Online Dispute Resolution: un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie a favore dei consumatori
Online Dispute Resolution: un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie a favore dei consumatori

Online Dispute Resolution: un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie a favore dei consumatori

Online Dispute Resolution

Dal 9 gennaio 2016 è operativa la nuova piattaforma per la risoluzione alternativa delle controversie voluta dalla Commissione Europea e destinata a rappresentare per i consumatori e i professionisti un unico punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle controversie online, attraverso organismi riconosciuti quali ADR dalle competenti Autorità nazionali e, in quanto tali, notificati alla Commissione UE Reg. UE n. 524/2013 – Reg. sull’ODR per i consumatori). A tale piattaforma però i consumatori e i professionisti vi potranno accedere solo a partire dal 15 febbraio 2016 dall’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La piattaforma ODR, nello specifico, altro non è che un sito web interattivo che offre a consumatori e professionisti un accesso elettronico rapido e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea, attraverso il quale è possibile presentare all’organismo ADR competente il cd. “reclamo telematico“: un “modulo di reclamo elettronico” che dovrà poi essere inoltrato alla piattaforma ODR.

Al Regolamento n. 2013/524/UE e, anche al Regolamento UE n. 2015/1051/UE che disciplinano rispettivamente la “risoluzione delle controversie online dei consumatori” e le “modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online e le caratteristiche del modulo elettronico“, si affianca la Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. Direttiva sull’ADR – Alternative Dispute Resolution – per i consumatori).
Tale direttiva ADR, in vista di un maggior sviluppo nell’Unione europea delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, stabilisce requisiti minimi di armonizzazione in materia di organismi ADR e di procedure ADR in modo da garantire che i consumatori abbiano accesso a meccanismi trasparenti, efficaci, equi e di elevata qualità.

La Direttiva ADR è stata recepita dal D. Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015, già entrato in vigore il 3 settembre scorso, che ha modificato il Codice del Consumo, introducendo un nuovo titolo II-bis, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie“, nell’ambito del quale è stato sostituito l’art. 141 e sono stati introdotti gli articoli da 141-bis a 141decies.

La procedura ADR presenta le seguenti peculiarità (cfr. art. 141-quater cod. cons.):
(i) volontarietà: la procedura è esperibile online e offline per entrambe le parti;
(ii) non è obbligatoria l’assistenza di un legale;
(iii) gratuità o pagamento di un costo minimo a copertura delle spese sostenute dall’ente;
(iv) celerità: la procedura di risoluzione della controversia ha una durata massima di 90 giorni dal ricevimento, da parte dell’organismo ADR, del fascicolo completo di tutta la documentazione richiesta da tale ente e, in caso di senza obbligo di assistenza legale è possibile prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni.
(v) alternatività: la procedura in analisi si pone come semplice alternativa alle procedure previste da altre disposizioni di legge che prevedono meccanismi obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali; la Legge n. 249/1997, che disciplina un tentativo obbligatorio di conciliazione per il settore delle comunicazioni elettroniche; la Legge n. 481/1995 in cui è previsto un meccanismo di conciliazione nelle materie di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In base alla nuova normativa, l’organismo ADR potrà operare in due differenti modalità: organizzando un incontro tra le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole della controversia ovvero promuovendo una possibile soluzione al conflitto in essere tra il consumatore e il professionista.

Il legislatore non impone ulteriori condizioni al procedimento, che sarà disciplinato in base alle regole contenute nel regolamento dell’organismo ADR prescelto dal consumatore.

Resta comunque fermo il diritto del consumatore di adire il giudice ordinario competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale della lite (cfr. art. 141, comma 10 del Codice del Consumo).

In ordine alle informazioni e assistenza da dare ai consumatori (cfr. art. 141-sexies), il professionista che si sia impegnato a ricorrere a uno o più ADR è tenuto a fornire informazioni al consumatore in merito agli ADR prescelti. Sono inoltre dettate disposizioni volte a favorire la massima diffusione delle informazioni sugli ADR iscritti nell’elenco tenuto dalla Commissione europea, attraverso il concorso virtuoso degli stessi organismi ADR, delle reti europee, delle autorità competenti e delle associazioni dei consumatori.

Un ruolo importante è stato poi attribuito al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per assistere i consumatori nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro e che è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera.

Il nuovo istituto ADR non brilla particolarmente per originalità. Forti sono infatti le analogie con l’istituto della mediazione, dal quale si differenzia: a) perché non è necessaria l’assistenza di un legale come invece previsto nel D. Lgs. n. 28/2010; b) il ricorso alla mediazione avanti ad un organismo ADR competente non è condizione di procedibilità di una successiva ed eventuale domanda giudiziale; c) l’accordo raggiunto tra le parti all’esito della procedura ADR non costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione forzata di un diritto certo, liquido ed esigibile.

Pertanto, come dai più sostenuto, l’intento di tale nuova disciplina pare sia unicamente quello di “tentare di degiurisdizionalizzare le controversie tra consumatori e professionisti che oggi riempiono le aule dei nostri tribunali e/o dei giudici di pace”.